Articolo 10 – Interventi chirurgici
1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.
Mi astengo dal commentare e lascio a voi il compito di giudicare se sia meglio recidere la coda a un piccolo di 8 giorni sotto anestesia o se rischiare che un cane adulto se la rompa durante l'esercizio della caccia arrecandogli inutili sofferenze.
E' incredibile, se tutto resta come sembra i cani sottoposti a caudotomia non potranno più partecipare né a esposizioni né a prove. Una domanda mi sorge spontanea: gli allevatori professionisti che con i cani, le mostre e le prove ci vivono cosa faranno adesso di tutti i cani che hanno? Credo che a volte vengano emesse leggi (specialmente sotto elezioni come adesso) che servono più per un consenso dell' opinione pubblica che per migliorare realmente il benessere di qualcuno o qualcosa. Spero vivamente che questa legge venga modificata se no la vedo male per la cinofilia italiana.
RispondiEliminaConcordo...
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